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giovedì 15 dicembre 2011

L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.


L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.


La Corte di Giustizia Europea, con sentenza 24 novembre 2011 (C-379/10), insiste sull’auspicabile riforma della normativa italiana che regola la responsabilità civile dei magistrati, ovvero l’ art. 2, l. n. 117/1988, limitatamente ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice. 
Già nel 2006 la Corte nella nota sentenza resa nel caso Traghetti del Mediterraneo (13 giugno 2006, causa C-173/03), aveva affermato che il diritto comunitario impedisce ad una normativa nazionale – come la nostra – di limitare la sussistenza della responsabilità dello Stato membro ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove tale limitazione conduca ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente. A distanza di cinque anni, dunque, la Corte ribadisce che costituisce principio fondamentale del diritto dell'Unione l'obbligo per gli Stati membri di risarcire il danno cagionati ai singoli per violazione del diritto dell'Unione. I presupposti di tale responsabilità risarcitoria, sono da individuarsi nella violazione di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli, nella sufficiente caratterizzazione di tale violazione (ovvero nel carattere "manifesto" della violazione) e nel nesso di causalità diretto fra la violazione e il danno subìto dai singoli. La Corte ha poi ulteriormente precisato che lo Stato è responsabile per ogni violazione cagionata da organi che formano lo Stato apparato, pertanto, come precisato nel caso Köbler (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler) anche la violazione riferibile allo Stato-giudice può fondare la responsabilità dello Stato nel suo complesso. La limitazione del risarcimento al danno cagionato esclusivamente con dolo o colpa grave del giudice, costituisce una restrizione della responsabilità dello Stato che non può essere accettata in quanto non rispettosa del parametro della "violazione manifesta" che può da sola determinare l'insorgere della responsabilità dello Stato. E’ tempo, quindi, di introdurre il principio della piena responsabilità civile dei giudici per violazioni del diritto dell’Unione.