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giovedì 20 dicembre 2012

L'E-MAIL NON RAPPRESENTA MOLESTIA MENTRE L' SMS SI.


Secondo la Corte di Cassazione il reato di molestie non può configurarsi (a differenza degli SMS. inviati su utenze mobili), qualora si tratti di messaggi di posta elettronica, privi del carattere di invasività in quanto si può scegliere se aprirli o meno, possibilità assente nei messaggini inviati al telefono cellulare. 
La decisione della Suprema Corte lascia spazi vacanti allorquando non distingue quei casi in cui la molestia è insita nell'oggetto della mail, questo pienamente visibile senza l'apertura della stessa.

mercoledì 19 dicembre 2012

Il tradimento non basta per motivare addebito della separazione

Avere una relazione extraconiugale potrebbe non essere fonte di addebito della separazione. A dirlo, ancora una volta sono i Giudici della Corte di Cacssazione secondo cui che per l'addebito della separazione è necessario provare il nesso causale tra la relazione adulterina e la crisi matrimoniale. Come spiegano i giudici di legittimità "il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d'intollerabilità della convivenza rappresentando particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico".

Il comportamento della moglie adulterina è sicuramente per i giudici "lesivo degli obblighi coniugali ma privo di efficacia causale nel provocare l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l'esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni". 

Fonte: Relazione extraconiugale non basta per motivare addebito della separazione
(StudioCataldi.it)








Relazione extraconiugale non basta per motivare addebito della separazione

lunedì 17 dicembre 2012

ITALIA: una fecondazione assistita costa 12.300 €.


Nel nostro Paese si è discusso e si discute tuttora di figli, naturali o legittimi, incestuosi o adulterini, ma ancora più ampio è stato il dibattito in merito alla fecondazione assistita, eterologa o omologa.
Ma quanto costa in Italia la fecondazione assistita? La media è di 12.300 euro, con un valore minimo di 6.900 euro in Emilia Romagna e un valore massimo di 15.600 euro in Lombardia.
In questi valori rientrano i costi necessari per la terapia riproduttiva a cui viene sottoposta la coppia, oltre alle spese per la gravidanza, le visite, le ecografie, gli esami, i relativi eventuali ricoveri. Oltre ai costi dovuti alle complicanze delle gravidanze plurime e delle iper stimolazioni. Infine, quelli del parto vero e proprio, che e' generalmente cesareo, e quelli delle complicanze sui nascituri.

mercoledì 12 dicembre 2012

Separazione: conflitti tra genitori causano allontanamento figlio

Il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio Francesco Alvaro presenta i risultati di un’indagine condotta sulle situazioni di rifiuto del genitore da parte del figlio (in casi di separazioni e divorzi altamente conflittuali) segnalate ai Servizi sociali e all’Autorità Giudiziaria di Roma. Il tema al centro di un Convegno con magistrati ed avvocati esperti in materia, ospitato dal Tribunale per i Minorenni. Più di 100 famiglie romane (tra quelle reclutate nel campione soggetto alla ricerca), nel triennio 2008/2011, sono state interessate da situazioni di separazioni o divorzi (legali o di fatto) in cui l’alta conflittualità tra coniugi ha determinato il rifiuto del genitore da parte del figlio.

martedì 11 dicembre 2012

Maltrattamenti in famiglia: è necessaria la volontà consapevole e intenzionale di procurare sofferenze alla vittima.


Ai fini dell'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è necessaria la volontà consapevole ed intenzionale di procurare reiteratamente e abitualmente sofferenze fisiche e morali alla vittima, dunque non è necessario che il dolo scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto.
Corte d´Appello di Trento, sentenza n. 380 del 27 gennaio 2012 

lunedì 10 dicembre 2012

La suocera deve lasciare la casa se la coppia si separa.

La nuora ha diritto a cacciare la suocera dalla casa coniugale. Secondo la Corte, quando una coppia è separata (anche solo di fatto) la suocera non ha alcun diritto ad entrare nell'ex nido coniugale, e se si ostina a rimanere li rischia una condanna per violazione di domicilio. 

La decisione è della quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.47500/2012) che ha reso definitiva una condanna inflitta ad una suocera novantenne residente che, con la scusa di dover assistere suo figlio ricoverato in ospedale, si era 'piazzata' nella ex casa coniugale dove oramai viveva solo sua nuora dato che l'ex marito si era già trasferito in altra città.

martedì 4 dicembre 2012

La conflittualità tra i coniugi non giustifica l’affidamento esclusivo


 Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 3 dicembre 2012 n. 21591

La conflittualità tra i coniugi non giustifica l’affidamento esclusivo a uno dei due. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21591/2012, respingendo il ricorso di una madre che fra l’altro lamentava l’avversione dei figli verso il padre come ragione giustificatrice della sua richiesta di affido esclusivo.
 Per i giudici la Corte d’Appello di L’Aquila ha correttamente ritenuto che “a fronte di un regime legale che impone l’affido condiviso se non in caso di contrasto dello stesso con l’interesse preminente del minore, non emergessero ragioni contrarie tali da giustificare l’affido dei minori alla sola madre”.
Secondo la Corte, con ragionamento non censurabile in sede di legittimità, “la conflittualità esistente tra i coniugi non può di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli”.
 Mentre “il rapporto difficile del padre con i figli è stato addebitato almeno in parte al difetto di cooperazione tra i coniugi e alla scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali”.
Il SOLE 24 ORE.it