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giovedì 20 dicembre 2012

L'E-MAIL NON RAPPRESENTA MOLESTIA MENTRE L' SMS SI.


Secondo la Corte di Cassazione il reato di molestie non può configurarsi (a differenza degli SMS. inviati su utenze mobili), qualora si tratti di messaggi di posta elettronica, privi del carattere di invasività in quanto si può scegliere se aprirli o meno, possibilità assente nei messaggini inviati al telefono cellulare. 
La decisione della Suprema Corte lascia spazi vacanti allorquando non distingue quei casi in cui la molestia è insita nell'oggetto della mail, questo pienamente visibile senza l'apertura della stessa.

mercoledì 19 dicembre 2012

Il tradimento non basta per motivare addebito della separazione

Avere una relazione extraconiugale potrebbe non essere fonte di addebito della separazione. A dirlo, ancora una volta sono i Giudici della Corte di Cacssazione secondo cui che per l'addebito della separazione è necessario provare il nesso causale tra la relazione adulterina e la crisi matrimoniale. Come spiegano i giudici di legittimità "il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione d'intollerabilità della convivenza rappresentando particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico".

Il comportamento della moglie adulterina è sicuramente per i giudici "lesivo degli obblighi coniugali ma privo di efficacia causale nel provocare l'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale che, anche dopo e nonostante l'esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, era durato ancora per ben sei anni". 

Fonte: Relazione extraconiugale non basta per motivare addebito della separazione
(StudioCataldi.it)








Relazione extraconiugale non basta per motivare addebito della separazione

lunedì 17 dicembre 2012

ITALIA: una fecondazione assistita costa 12.300 €.


Nel nostro Paese si è discusso e si discute tuttora di figli, naturali o legittimi, incestuosi o adulterini, ma ancora più ampio è stato il dibattito in merito alla fecondazione assistita, eterologa o omologa.
Ma quanto costa in Italia la fecondazione assistita? La media è di 12.300 euro, con un valore minimo di 6.900 euro in Emilia Romagna e un valore massimo di 15.600 euro in Lombardia.
In questi valori rientrano i costi necessari per la terapia riproduttiva a cui viene sottoposta la coppia, oltre alle spese per la gravidanza, le visite, le ecografie, gli esami, i relativi eventuali ricoveri. Oltre ai costi dovuti alle complicanze delle gravidanze plurime e delle iper stimolazioni. Infine, quelli del parto vero e proprio, che e' generalmente cesareo, e quelli delle complicanze sui nascituri.

mercoledì 12 dicembre 2012

Separazione: conflitti tra genitori causano allontanamento figlio

Il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio Francesco Alvaro presenta i risultati di un’indagine condotta sulle situazioni di rifiuto del genitore da parte del figlio (in casi di separazioni e divorzi altamente conflittuali) segnalate ai Servizi sociali e all’Autorità Giudiziaria di Roma. Il tema al centro di un Convegno con magistrati ed avvocati esperti in materia, ospitato dal Tribunale per i Minorenni. Più di 100 famiglie romane (tra quelle reclutate nel campione soggetto alla ricerca), nel triennio 2008/2011, sono state interessate da situazioni di separazioni o divorzi (legali o di fatto) in cui l’alta conflittualità tra coniugi ha determinato il rifiuto del genitore da parte del figlio.

martedì 11 dicembre 2012

Maltrattamenti in famiglia: è necessaria la volontà consapevole e intenzionale di procurare sofferenze alla vittima.


Ai fini dell'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è necessaria la volontà consapevole ed intenzionale di procurare reiteratamente e abitualmente sofferenze fisiche e morali alla vittima, dunque non è necessario che il dolo scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto.
Corte d´Appello di Trento, sentenza n. 380 del 27 gennaio 2012 

lunedì 10 dicembre 2012

La suocera deve lasciare la casa se la coppia si separa.

La nuora ha diritto a cacciare la suocera dalla casa coniugale. Secondo la Corte, quando una coppia è separata (anche solo di fatto) la suocera non ha alcun diritto ad entrare nell'ex nido coniugale, e se si ostina a rimanere li rischia una condanna per violazione di domicilio. 

La decisione è della quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.47500/2012) che ha reso definitiva una condanna inflitta ad una suocera novantenne residente che, con la scusa di dover assistere suo figlio ricoverato in ospedale, si era 'piazzata' nella ex casa coniugale dove oramai viveva solo sua nuora dato che l'ex marito si era già trasferito in altra città.

martedì 4 dicembre 2012

La conflittualità tra i coniugi non giustifica l’affidamento esclusivo


 Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 3 dicembre 2012 n. 21591

La conflittualità tra i coniugi non giustifica l’affidamento esclusivo a uno dei due. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21591/2012, respingendo il ricorso di una madre che fra l’altro lamentava l’avversione dei figli verso il padre come ragione giustificatrice della sua richiesta di affido esclusivo.
 Per i giudici la Corte d’Appello di L’Aquila ha correttamente ritenuto che “a fronte di un regime legale che impone l’affido condiviso se non in caso di contrasto dello stesso con l’interesse preminente del minore, non emergessero ragioni contrarie tali da giustificare l’affido dei minori alla sola madre”.
Secondo la Corte, con ragionamento non censurabile in sede di legittimità, “la conflittualità esistente tra i coniugi non può di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli”.
 Mentre “il rapporto difficile del padre con i figli è stato addebitato almeno in parte al difetto di cooperazione tra i coniugi e alla scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali”.
Il SOLE 24 ORE.it

giovedì 29 novembre 2012

Equiparati i diritti dei figli naturali a quelli dei legittimi: Eliminata una barbarie del diritto di famiglia


 “Con l’approvazione della legge che equipara i figli naturali ai figli legittimi si spazzano via pregiudizi che hanno resistito per millenni in danno dei figli nati fuori del matrimonio. E’ stata tolta di mezzo la più grande barbarie giuridica del nostro Paese, che nel corso degli ultimi 30 anni era stata aspramente contestata dall’Unione Europea”

venerdì 23 novembre 2012

Processo “ILVA” e TUMORI: il Salento Parte Offesa

Con le dichiarazioni del Tribunale del Riesame di Taranto nell’ordinanza depositata il 20 agosto scorso nel procedimento penale a carico dei massimi dirigenti dell’Ilva, nonché dello stabilimento di Taranto, si è conclamato che a Taranto è stato consumato un reato di disastro ambientale:
Le concrete modalità di gestione dello stabilimento siderurgico dell’Ilva di Taranto – che hanno determinato la continua e costante dispersione nell’aria ambiente di enormi quantità di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosità per la salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono correlati eventi di malattia e di morte,

giovedì 22 novembre 2012

SE TI SPOSI PENSANDO AL DIVORZIO IL MATRIMONIO E' NULLO


la Suprema corte ha ritenuto che per statuire sull'invalidità del matrimonio bastano le testimonianze degli amici della coppia, ritenute  prove idonee,  dalle quali risulta, oltre all'avversione al matrimonio di uno dei coniugi , il proposito di divorziare, qualora l'esperienza coniugale fosse risultata inappagante (!). 
Non solo, la Corte precisa che affinché  ci sia invalidità del vincolo anche per lo Stato Italiano, e non solo per la Rota, è necessario  che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, o ancora che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, posto  che, qualora così non fosse,  la delibazione sarebbe  impedita dalla contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano, che contempla il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ha ritenuto dunque il matrimonio nullo ed ha rimandato i coniugi davanti alla Corte di Appello per la delibazione. 
www.giustiziapertutti.com

lunedì 19 novembre 2012

Addebito della separazione se la moglie rifiuta il sesso

Secondo fonti dell'AMI i matrimoni “bianchi” costituiscono il 30% dei matrimoni.
La Corte di Cassazione ha spesso affrontato l'argomento cercando di fare chiarezza e con la sentenza n. 19112/2012 ha così statuito:

"La sedatio concupiscentiae, ossia l’appagamento sessuale, non è l’unico scopo del matrimonio, ma il rifiuto della moglie, reiterato nel tempo, di avere rapporti sessuali con il marito, qualora sia effetto di una repulsione personale nonché fonte di umiliazione e offesa alla dignità dello stesso, costituisce causa di addebito della separazione.
Tale condotta integra pertanto violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale di cui all’art. 143 c.c."
Dunque il fatto diventa rilevante non quando è frutto di un accordo tra i coniugi (anche tacito), ma quando comporta il rifiuto, la repulsione da parte di un coniuge che dimostra così l'assenza dell'affectio coniugalis.
Secondo i giudici, Il rifiuto dell'atto sessuale rende impossibile per il coniuge rifiutato di soddisfare le proprie esigenze affettive. Il tutto però deve rivelarsi in rifiuti unilaterali perchè la conduzione di vita autonoma nell'ambito della coppia, ossia un “regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale” non comporta alcun addebito della separazione.

venerdì 16 novembre 2012

La disoccupazione e l'indigenza non escludono il mantenimento dei figli


Il tribunale di Bari ha obbligato l'ex marito, lavoratore saltuario, a versare il contributo per il mantenimento dei figli minori che non può essere inferiore a 170,00 euro ciascuno, ossia la soglia minima di sopravvivenza.
Dunque lo stato di disoccupazione non esime dal versamento del contributo, se pur minimo, per il mantenimento dei figli.

ADULTERIO E SEPARAZIONE: anche una "amicizia" può essere causa di separazione e del relativo addebito


La Suprema Corte con sentenza nr. 1719/2012  ha affermato che se uno dei coniugi frequenta apertamente e con assiduità un’amica/o, allo stesso può essergli addebitata la separazione, anche senza che vi sia stato un vero e proprio adulterio. Dunque, la costante presenza di un’altra persona, seppur a titolo di amicizia, può essere considerata causa della separazione e comporta, conseguentemente, l’imputazione dell’addebito della separazione stessa. 
Alla luce della statuizione, non è allora necessario il “tradimento fisico” per incrinare il matrimonio, ma la mera frequentazione assidua di un’altra persona e l’imposizione della sua presenza in numerosi momenti del “menage” familiare sono di per sé sufficienti per attribuire la responsabilità di una separazione.


lunedì 29 ottobre 2012

L'ex moglie può accedere all'accertamento fiscale sul marito


L'agenzia delle Entrate deve esibire alla moglie separata l'avviso di accertamento tributario notificato all'altro coniuge e tutti i documenti su cui esso si fonda (relazioni acquisite, anche della Guardia di Finanza, atti prodotti dal coniuge per dimostrare i propri redditi e tutta la documentazione relativa a questi procedimenti in base all'articolo 73 del Dpr 600/73) per consentirle di ricostruire la reale disponibilità reddituale del marito rispetto a quella dichiarata al Fisco. Questo per permettere alla moglie di dimostrare, nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione proposto da quest'ultimo, l'infondatezza della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Lo ha affermato il Tar per il Friuli Venezia Giulia che, con la sentenza 363 dell'8 ottobre, ha accolto il ricorso della moglie contro il rigetto dell'amministrazione finanziaria di consegnarle copia di tutta la documentazione alla base dell'avviso di accertamento tributario notificato al marito per un anno di imposta precedente la separazione. Secondo i giudici amministrativi, infatti, contro chi agisce, adducendo i maggiori redditi sopravvenuti della moglie separata per modificare le condizioni della separazione concordate, è utile controdedurre che, già all'origine, quelle condizioni erano squilibrate, ma a danno della moglie, dato che l'ex marito aveva redditi superiori a quelli dichiarati a suo tempo e sulla base dei quali erano state stabilite le condizioni economiche della separazione. Per sostenerlo, è utile la documentazione tributaria, senza che sia rilevante l'anteriorità dei fatti documentati rispetto alla data della separazione e del contenzioso per la modifica delle relative condizioni.
La pronuncia è interessante perché conferma il principio che un coniuge che voglia separarsi e chiedere l'assegno di mantenimento, per sé o per i figli, può avere accesso, oltre alle buste paga, all'estratto conto previdenziale e al certificato di occupazione lavorativa, anche a tutta la documentazione tributaria relativa all'altro coniuge e acquisita dall'agenzia delle Entrate nell'ambito di un procedimento tributario per dimostrare la reale situazione reddituale di quest'ultimo. Questa documentazione è inaccessibile nel corso del procedimento tributario, mentre non ci sono esigenze di segretezza dopo la sua conclusione e l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta (Consiglio di Stato, sentenza 53/2010).
Alla luce della pronuncia del Tar Friuli Venezia Giulia, ogni coniuge potrebbe proporre un'istanza di accesso per avere copia delle comunicazioni relative all'altro coniuge contenute nell'archivio dei rapporti finanziari gestito dall'agenzia delle Entrate, in cui confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti tutti gli operatori finanziari. Così potrebbero essere acquisiti documenti relativi ai rapporti di conto corrente (comprese carte di credito/debito), di deposito bancario o postale intrattenuti da uno dei coniugi con le banche o con le Poste italiane e i rapporti intrattenuti con società finanziarie e di investimento, e conoscere le "operazioni extraconto" effettuate allo sportello della banca, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un conto corrente (su questa possibilità, si vedano le ordinanze del 28 gennaio 2011 della Corte di appello di Cagliari e del 18 gennaio 2008 del tribunale di Palermo).

Il SOLE 24 ORE

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