Ai fini dell'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è necessaria la volontà consapevole ed intenzionale di procurare reiteratamente e abitualmente sofferenze fisiche e morali alla vittima, dunque non è necessario che il dolo scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto.
Corte d´Appello di Trento, sentenza n. 380 del 27 gennaio 2012
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