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giovedì 29 novembre 2012
venerdì 23 novembre 2012
Processo “ILVA” e TUMORI: il Salento Parte Offesa
Con le
dichiarazioni del Tribunale del Riesame di Taranto nell’ordinanza depositata il
20 agosto scorso nel procedimento penale a carico dei massimi dirigenti dell’Ilva,
nonché dello stabilimento di Taranto, si è conclamato che a Taranto è stato
consumato un reato di disastro ambientale:
“Le concrete modalità di gestione dello
stabilimento siderurgico dell’Ilva di Taranto – che hanno determinato la
continua e costante dispersione nell’aria ambiente di enormi quantità di
polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosità per la
salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono correlati eventi
di malattia e di morte,
giovedì 22 novembre 2012
SE TI SPOSI PENSANDO AL DIVORZIO IL MATRIMONIO E' NULLO
la Suprema corte ha ritenuto che per statuire sull'invalidità del matrimonio bastano le testimonianze degli amici della coppia, ritenute prove idonee, dalle quali risulta, oltre all'avversione al matrimonio di uno dei coniugi , il proposito di divorziare, qualora l'esperienza coniugale fosse risultata inappagante (!).
Non solo, la Corte precisa che affinché ci sia invalidità del vincolo anche per lo Stato Italiano, e non solo per la Rota, è necessario che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, o ancora che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, posto che, qualora così non fosse, la delibazione sarebbe impedita dalla contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano, che contempla il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ha ritenuto dunque il matrimonio nullo ed ha rimandato i coniugi davanti alla Corte di Appello per la delibazione.
www.giustiziapertutti.com
lunedì 19 novembre 2012
Addebito della separazione se la moglie rifiuta il sesso
Secondo fonti dell'AMI i matrimoni “bianchi” costituiscono il 30% dei matrimoni.
La Corte di Cassazione ha spesso affrontato l'argomento cercando di fare chiarezza e con la sentenza n. 19112/2012 ha così statuito:
"La sedatio concupiscentiae, ossia l’appagamento sessuale, non è l’unico scopo del matrimonio, ma il rifiuto della moglie, reiterato nel tempo, di avere rapporti sessuali con il marito, qualora sia effetto di una repulsione personale nonché fonte di umiliazione e offesa alla dignità dello stesso, costituisce causa di addebito della separazione.
Tale condotta integra pertanto violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale di cui all’art. 143 c.c."
Dunque il fatto diventa rilevante non quando è frutto di un accordo tra i coniugi (anche tacito), ma quando comporta il rifiuto, la repulsione da parte di un coniuge che dimostra così l'assenza dell'affectio coniugalis.
Secondo i giudici, Il rifiuto dell'atto sessuale rende impossibile per il coniuge rifiutato di soddisfare le proprie esigenze affettive. Il tutto però deve rivelarsi in rifiuti unilaterali perchè la conduzione di vita autonoma nell'ambito della coppia, ossia un “regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale” non comporta alcun addebito della separazione.
venerdì 16 novembre 2012
La disoccupazione e l'indigenza non escludono il mantenimento dei figli
Il tribunale di Bari ha obbligato l'ex marito, lavoratore saltuario, a versare il contributo per il mantenimento dei figli minori che non può essere inferiore a 170,00 euro ciascuno, ossia la soglia minima di sopravvivenza.
Dunque lo stato di disoccupazione non esime dal versamento del contributo, se pur minimo, per il mantenimento dei figli.
ADULTERIO E SEPARAZIONE: anche una "amicizia" può essere causa di separazione e del relativo addebito
La Suprema Corte con sentenza nr. 1719/2012 ha affermato che se uno dei coniugi frequenta apertamente e con assiduità un’amica/o, allo stesso può essergli addebitata la separazione, anche senza che vi sia stato un vero e proprio adulterio. Dunque, la costante presenza di un’altra persona, seppur a titolo di amicizia, può essere considerata causa della separazione e comporta, conseguentemente, l’imputazione dell’addebito della separazione stessa.
Alla luce della statuizione, non è allora necessario il “tradimento fisico” per incrinare il matrimonio, ma la mera frequentazione assidua di un’altra persona e l’imposizione della sua presenza in numerosi momenti del “menage” familiare sono di per sé sufficienti per attribuire la responsabilità di una separazione.
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