Cerca nel blog

domenica 26 giugno 2011

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA BISOGNA SAPERE. CHIEDETE CONSIGLI PER EVITARE ERRORI IRREPARABILI.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ART. 186 CODICE DELLA STRADA, ART. 186 BIS ED ALTRE COSE DA SAPERE assicuri.com

La guida in stato di ebbrezza è un reato le cui conseguenze sono spesso trascurate. Se ne parla molto da anni ormai, i controlli sono all’ordine del giorno, l’art. 186 del Codice della Strada è tra i più conosciuti in assoluto ma sono ancora molti i dubbi e le incertezze dei guidatori italiani.

Innanzitutto cosa si rischia a guidare in stato di ebbrezza?
0,5-0,8 g/l di tasso alcolico: sanzione amministrativa da 500 a 2.000 € e sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
0,8-1,5 g/l di tasso alcolico: sanzione da 800 a 3.200 €, arresto fino a 6 mesi (la guida in stato di ebbrezza diventa quindi reato penale oltre lo 0,8 di tasso alcolico) e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.
Oltre 1,5 g/l di tasso alcolico: sanzione da 1.500 a 6.000 €, arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (anni che raddoppiano se si guida il veicolo di una persona estranea al reato), se il veicolo è proprio viene invece confiscato (ovvero la Pubblica Amministrazione lo acquisisce, coattivamente e senza indennizzo). In caso di recidiva durante un biennio la patente viene revocata (attenzione: il significato di revoca è annullamento permanente … non si può riprendere la patente di guida dopo che è stata revocata!).
La legge si fa più severa con neopatentati e conducenti di età inferiore a 21 anni, e con i conducenti di professione (art. 186 bis CdS). Queste categorie non possono bere alcolici prima di mettersi alla guida (per essi è infatti cancellata anche la soglia di tolleranza tra 0 e 0,4, vige il divieto totale di bere prima di guidare).
Se si provoca un incidente durante la guida in stato di ebbrezza le sanzione sopracitate vengono raddoppiate, scatta inoltre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo che appartenga a persona estranea all’illecito). Se si provoca un incidente con tasso alcolico superiore ad 1,5 la patente viene revocata.
Se la guida in stato di ebbrezza avviene tra le 22 e le 7 l’ammenda viene aumentata del 33-50%.
Chi rifiuta l’alcol test viene punito con le seguenti pene: multa da 1.500 a 6.000 €, arresto da 6 mesi ad 1 anno e sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (anni che raddoppiano se si guida il veicolo di una persona estranea al reato), se il veicolo è il proprio, esso viene confiscato. Viene anche revocata la patente, se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti per lo stesso reato.

Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, lo abbiamo visto, sono tutt’altro che lievi! L’art. 186 Codice della Strada parla chiaro e sfata parecchie leggende metropolitane: anche il rifiuto a sottoporsi all’alcol test è punito eccome!
Al di là della multa ciò che colpisce è la rilevanza penale del reato, senz’altro più “macchiante” di qualsiasi sanzione … al proposito chiarisco qua (dandovi un’altra brutta notizia) il discorso della sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza.
La sospensione condizionale della pena non “cancella” realmente il reato come molto spesso si crede, poiché questo rimane visibile a tutte le autorità (polizia, carabinieri, ma anche magistratura ed enti pubblici), percui questi saranno sempre a conoscenza del vostro reato (mentre al casellario giudiziale in effetti il reato non risulta più). Va da sé che, ad esempio, qualsiasi datore di lavoro che si informi della posizione di qualcuno presso uno di tali enti (prassi molto in voga in Italia) verrà comunque a conoscenza del reato, poiché l’unico modo di eliminare un reato commesso è l’abrogazione della norma che lo prevede (caso quantomeno improbabile per la guida in stato di ebbrezza). Morale della favola: il caso di sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza non elimina gran parte dei problemi ad esso connessi!
Toccato il discorso penale, darei anche una veloce spiegazione per quanto riguarda altri due punti che stanno molto a cuore agli italiani: la confisca e il sequestro del veicolo per guida in stato di ebbrezza: il sequestro, ai sensi del comma 2 art. 186 codice della strada, è disposto in due casi: tasso alcolico superiore ad 1,5 g/l e rifiuto alcol test. La confisca del veicolo, assieme alla revoca della patente, scatta nei casi più gravi (può essere disposto per i neopatentati alla guida dopo aver bevuto, casi di incidente stradale con tasso alcolico fuori norma oppure, come conseguenza del sequestro, casi in cui il tasso alcolico superi 1,5 g/l). Ricordiamo la differenza tra confisca e sequestro del veicolo: la confisca è la sottrazione definitiva del mezzo di trasporto, mentre il sequestro (che in caso di guida in stato di ebbrezza spesso semplicemente precede la confisca) non prevede la perdita di proprietà del mezzo.
Riassumendo, pur avendo esulato (ma nemmeno tanto) dal discorso fondamentale di cui si occupa il blog Assicuri (la disciplina del Codice della Strada è alla base di qualsiasi concetto relativo alla R.C. Auto) in questo post abbiamo trattato i seguenti argomenti:
art. 186 codice della strada
art. 186 bis codice della strada
rifiuto di sottoporsi all’alcol test
sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
rilevanza penale del reato di guida in stato di ebbrezza
sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza
confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza
sequestro del veicolo per guida in stato di ebbrezza

domenica 12 giugno 2011

Esclusione immediata per la ditta che non presenta giustificazioni valide.

TAURISANO - Il Tar di Lecce mette fine alla vicenda della gara d’appalto, inerente la gestione del cimitero del Comune di Taurisano.
La questione, emersa successivamente all’aggiudicazione della gara da parte della ditta “Appalti Multiservice srl di Ruffano”, partiva con il successivo ricorso presentato dalla ditta “Serra Fernando di Taviano”, che si riteneva esclusa dall’appalto in maniera ingiustificata, cercando di far valere in sede legale le proprie ragioni.
Il Tribunale amministrativo salentino, tuttavia, con sentenza breve, ha respinto il ricorso pronunciandosi definitivamente a favore della ditta vincitrice: la società di Ruffano, patrocinata dall’avvocato Angela D’Amico, ha resistito nel ricorso della ditta di Taviano, esponendo alla corte la differente sostanza delle giustificazioni presentate alla stazione appaltante e sottolineando la “pretestuosità del ricorso”. I giudici amministrativi hanno confermato la validità delle tesi della D’Amico e dell’avvocato Mormandi per il comune di Taurisano, facendo definitivamente luce sull’intricata vicenda.
Per l'avvocato D’Amico, “La scelta compiuta dal Tar di emettere sentenza breve è la conferma della pretestuosità del ricorso, che va sempre condannata in quanto foriera di enormi disagi e perdite per le pubbliche amministrazioni nonché l’affermazione della correttezza e serietà della società da me difesa, che da anni opera nel delicato settore dei servizi cimiteriali dimostrando competenza e professionalità”.

Per il Tar l'appalto servizi cimiteriali è regolare - Lecce Prima.it - Quotidiano on-line di Lecce e del Salento

sabato 11 giugno 2011

CODICE APPALTI: LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DALLA GARA PER GIUSTIFICAZIONI CARENTI IN CASO DI OFFERTA ANOMALA

AVV. D'AMICO ANGELA: La terza sezione del TAR di Lecce ha pronunciato un’importante sentenza in tema di appalti pubblici la 1037/2011.
Con sentenza in forma semplificata ha statuito che in caso di offerta anormalmente bassa, la presentazione di giustificazioni scarne da parte della ditta richiesta è paragonabile alla mancata presentazione delle stesse in quanto  tali da impedire in radice quella effettiva verifica sulla congruità e serietà dell’offerta che costituisce l’oggetto della fase procedimentale de qua e, quindi, da rendere pienamente legittimo il provvedimento di esclusione”.
E dunque la stazione appaltante non è obbligata al puntuale rispetto del subprocedimento dettato dal codice degli appalti in TEMA DI OFFERTE ANOMALE in quanto le giustificazioni possono essere considerate come NON PRESENTATE!