AVV. D'AMICO ANGELA: La terza sezione del TAR di Lecce ha pronunciato un’importante sentenza in tema di appalti pubblici la 1037/2011.
Con sentenza in forma semplificata ha statuito che in caso di offerta anormalmente bassa, la presentazione di giustificazioni scarne da parte della ditta richiesta è paragonabile alla mancata presentazione delle stesse in quanto “tali da impedire in radice quella effettiva verifica sulla congruità e serietà dell’offerta che costituisce l’oggetto della fase procedimentale de qua e, quindi, da rendere pienamente legittimo il provvedimento di esclusione”. E dunque la stazione appaltante non è obbligata al puntuale rispetto del subprocedimento dettato dal codice degli appalti in TEMA DI OFFERTE ANOMALE in quanto le giustificazioni possono essere considerate come NON PRESENTATE!
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