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lunedì 23 maggio 2011

ABOLIZIONE CANONE RAI PER GLI OVER 75

Abolizione del canone RAI per soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.Per avere diritto all'esenzione occorre:

- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).

Per reddito si intende la somma:• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/27a0fe804405ffaa8229f3c434049f0d/Circolare+n.+46E_Allegato+n.+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27a0fe804405ffaa8229f3c434049f0d oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale I di TorinoUfficio territoriale di Torino 1Sportello S.A.T.Casella postale 2210121 - Torino (To)oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita’ di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000. Per avere diritto all’esenzione annuale per l'anno 2011 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/11.Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di eta’ entro il 31/07/11. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.
La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra’ essere effettuata tramite l’apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b6069600440600258237f3c434049f0d/Circolare+n.+46E_Allegato+n.+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b6069600440600258237f3c434049f0d oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale I di TorinoUfficio territoriale di Torino 1Sportello S.A.T.Casella postale 2210121 - Torino (To)oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010 - non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo - in presenza dei requisiti di eta' e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad informare l’utente.
Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

venerdì 20 maggio 2011

RUFFANO: EQUITALIA COSTRETTA A FARE MARCIA INDIETRO


E’ ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA LEGALE IN PENDENZA    
                           DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

Questa volta Equitalia è stata costretta a tornare sui propri passi. La storia inizia con il povero contribuente che si vede obbligato a chiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale sotto la minaccia del fermo amministrativo dei veicoli. A pochi giorni dalla richiesta l’indomabile Equitalia gli fa pervenire una raccomandata con la quale comunica l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale sugli immobili.
L’oppresso contribuente si è rivolto all’avvocato D’amico Angela la quale per evitare le lungaggini di un procedimento giudiziario ha presentato un’articolata richiesta di annullamento in autotutela dell’iscrizione ipotecaria.
Dopo soli due giorni l’Equitalia ravvedutasi dell’errore ha richiesto formalmente all’Agenzia del territorio “la cancellazione totale dell’ipoteca legale per inefficacia dell’atto”.
Questa vittoria è la dimostrazione che i contribuenti sono spesso vittime ignare degli errori del colosso delle riscossioni Equitalia verso i quali si può anzi si deve fare qualcosa. Quanto accaduto valga come monito a tutti coloro i quali restano inermi d’innanzi alle vessazioni di Equitalia, spronandoli ad adoperarsi fattivamente per ottenere il rispetto dei propri diritti.
Avv. M. Angela D’amico

giovedì 19 maggio 2011

Cari notai... cari davvero!

L’Associazione dei consumatori, Altroconsumo, ha svolto un'indagine sulle tariffe applicate da un campione di notai in Italia, per riscontrare se c'è la tendenza a rispettare le tabelle contenute nel decreto ministeriale del 27.11.2001, che stabiliscono i compensi massimi che dovrebbero essere applicati ( ad eccezione naturalmente delle imposte e delle tasse relative alla registrazione dell'immobile), e anche sulla trasparenza, soprattutto in fase di definizione di un preventivo. A tale scopo sono stati fatti fare 22 preventivi da altrettanti notai su una compravendita di una abitazione adibita a abitazione principale, acquistata in contanti e, dunque, eliminando anche il problema del mutuo.
I notai sono stati scelti su tutto il territorio nazionale, precisamente nelle seguenti città: Torino, Milano, Padova, Roma, Bari, Napoli, Palermo. Dall'indagine è emerso che la maggioranza (14 su 22) dei notai interpellati ha applicato compensi ben al di sopra degli importi massimi stabiliti per legge, in alcuni casi con maggiorazioni del 58% !!!
Per quanto riguarda la trasparenza, anche questo aspetto sembra essere per lo più carente benché il primo punto del loro codice deontologico preveda che “ il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge”.
Pare che, tranne alcune eccezioni riconducibili a taluni notai di Milano, Torino e Roma, i quali hanno inviato un preventivo dettagliato via e-mail, nella maggioranza dei casi i preventivi sono stati fatti sommariamente,e a Bari e a Palermo i notai contattati si sono addirittura rifiutati di lasciare un preventivo scritto. Due notai romani hanno lasciato un preventivo solo oralmente ed in un caso il professionista si è fatto pagare il disturbo con 50 euro.
Altroconsumo fa anche notare che in Italia, secondo le previsioni del Ministero della Giustizia, dovrebbero esserci circa 5.812 notai, ma di fatto i notai in attività sono solo 4.476… in ogni caso meno di un notaio ogni diecimila abitanti! Certo non si può dire che la categoria ami la concorrenza…tuttavia, cari utenti, raccomandandovi di pretendere sempre un preventivo aggiornato – fornendo al professionista ogni elemento utile alla redazione dello stesso –, vi ricordiamo che si possono consultare le tabelle stabilite con decreto ministeriale per farvi un’idea sui costi orientativi e poi… “non fate di tutta l’erba un fascio...” ci sono molti seri ed onesti professionisti e la nostra città, Salerno, ne vanta più di uno.

Cari notai... cari davvero!

mercoledì 11 maggio 2011

Sicurezza sul lavoro: ulteriori obblighi del datore.

“Il datore di lavoro è responsabile, per quanto riguarda la sicurezza dell'ambiente di lavoro, e ha l'obbligo di accertare la marchiatura CE delle macchine”. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1226.
Con la sentenza che qui si commenta la Suprema Corte ha ribadito il concetto che nel caso di infortunio del lavoratore causato da un macchinario dell'azienda usato nello svolgimento delle sue funzioni, il datore di lavoro è responsabile anche nel caso in cui il macchinario sia dotato del marchio di conformità CE, in quanto l'imprenditore è obbligato ad accertarsi che sia in possesso di tutti i requisiti di legge relativi alla sicurezza dei dipendenti

Sicurezza sul lavoro: ulteriori obblighi del datore.

ADUNANZA PLENARIA: SI alla regolarizzazione degli stranieri.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - sentenza 10 maggio 2011* (richiamando la recente sentenza della Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, afferma che il reato di immigrazione clandestina ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 è venuto meno per affetto della Direttiva 2008/115 e che deve conseguentemente ritenersi illegittimo il diniego di regolarizzazione dello straniero facendo riferimento ad una condanna per detto reato; afferma anche interessanti principi sulla regola "tempus regit actum").

Telefonate indesiderate? Opponiamoci ! Nasce il registro pubblico delle opposizioni!

Telefonate indesiderate? Opponiamoci ! Nasce il registro pubblico delle opposizioni!

Con l'entrata in vigore del D.p.R. num. 178/2010 a partire dal 31 gennaio 2011, tutti i cittadini che risultino abbonati agli elenchi telefonici pubblici, e che non vogliono più ricevere fastidiose telefonate dagli operatori di telemarketing per la promozione di attività commerciali, o per il compimento di ricerche di mercato tramite l'uso del telefono, possono finalmente "opporsi a queste telefonate indesiderate", iscrivendo il proprio nominativo al Registro Pubblico delle Opposizioni.
 
La realizzazione di questo apposito registro è stato concepito, infatti, per apportare una maggiore tutela al cittadino -che sia persona fisica, giuridica, ente o associazione- il cui numero telefonico risulti presente negli elenchi telefonici pubblici. Ogni cittadino italiano, infatti, ha la possibilità di iscrivere, gratuitamente, il proprio numero di telefono al registro in questione, escludendolo così dalla portata degli operatori di telemarketing e salvaguardando così la propria tranquillità casalinga e/o lavorativa (si pensi alle innumerevoli telefonate che inondano, ad oggi, studi legali, studi medici ecc).

La richiesta per poter accedere al servizio dovrà essere inoltrata, dal cittadino che ne fa richiesta, mediante l'utilizzo a scelta delle seguenti modalità: web, telefono, raccomandata, fax, email, compilando l'apposito modulo scaricabile, gratuitamente, dal sito: www.registrodelleopposizioni.it

Attraverso l'istituzione del seguente registro, finalmente, si è inteso raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei singoli cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali, ad ogni ora del giorno e della notte, con le varie esigenze delle imprese di comunicazioni che, dal 2011 in poi, saranno costretti ad operare in uno scenario di maggior ordine e trasparenza.

Ed infatti, a seguito dell'entrata in vigore di questo apposito registro, l'operatore telefonico che vuole commercializzare i propri prodotti via-telefono sarà obbligato a registrarsi al sistema, controllato dal registro, ed a comunicare la lista dei numeri telefonici che intende contattare, pena incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Privacy.

Nello specifico, il sistema, mettendo a confronto le informazioni contenute nel registro delle opposizioni e la lista dei numeri fornita dall'operatore, cancellerà da quest'ultima tutti i numeri dei cittadini che hanno richiesto di non essere contattati.

Inoltre la lista, poi aggiornata dal sistema, e dunque "filtrata" dai numeri telefonici degli abbonati che si sono iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni, dovrà essere rimessa a disposizione dell'Operatore entro 24 ore dalla richiesta e avrà validità quindicinale, per consentire così il continuo aggiornamento dell'elenco delle opposizioni.

Dunque, ricapitolando, quali sono, i requisiti del servizio?

1) Il num. telefonico dell'abbonato deve essere presente negli elenchi telefonici pubblici;

2) Il servizio è completamente gratuito ed a tempo indeterminato e può essere revocato, dall'abbonato, in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione.

3) Può essere richiesto in ogni momento e a qualsiasi ora, anche nei giorni festivi.

4) Possono essere iscritti nel registro anche più numerazioni intestate allo stesso abbonato.

5) Il numero telefonico, del singolo abbonato, rimane sicuro e protetto contro qualsiasi accesso abusivo in quanto, sia il nominativo che il numero telefonico, saranno trattati esclusivamente per finalità ispettive da parte del Garante per la Protezione dei dati personali o dell'Autorità giudiziaria.

6) Il servizio decade automaticamente quando cambia la persona intestataria o si verifica la cessazione dell'utenza, attraverso l'aggiornamento automatico del registro.

Inoltre, è sempre facoltà dell'utente aggiornare e/o revocare la propria iscrizione nel registro.

A tal fine, infatti, viene rilasciato un "codice utenza", fornito al momento dell'iscrizione attraverso email o in modalità telefonica che costituisce un'ulteriore forma di tutela per l'abbonato contro l'accesso abusivo ai propri dati.

In conclusione, ricordatevi che l'opposizione formalizzata attraverso l'inscrizione in questo apposito registro protegge l'abbonato dalle chiamate indesiderate degli operatori di telemarketing che utilizzano, come fonte dei propri contatti, gli elenchi telefonici pubblici.

Non potrà, al contrario, tutelare il cittadino dal trattamento dei dati telefonici, da lui forniti volontariamente, da fonti diverse quali a titolo di esempio: tessere di fidelizzazione, tessere per raccolta punti, promozioni eccetera e sempre nel rispetto della normativa vigente.