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venerdì 23 novembre 2012

Processo “ILVA” e TUMORI: il Salento Parte Offesa

Con le dichiarazioni del Tribunale del Riesame di Taranto nell’ordinanza depositata il 20 agosto scorso nel procedimento penale a carico dei massimi dirigenti dell’Ilva, nonché dello stabilimento di Taranto, si è conclamato che a Taranto è stato consumato un reato di disastro ambientale:
Le concrete modalità di gestione dello stabilimento siderurgico dell’Ilva di Taranto – che hanno determinato la continua e costante dispersione nell’aria ambiente di enormi quantità di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosità per la salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono correlati eventi di malattia e di morte,

lunedì 19 novembre 2012

Addebito della separazione se la moglie rifiuta il sesso

Secondo fonti dell'AMI i matrimoni “bianchi” costituiscono il 30% dei matrimoni.
La Corte di Cassazione ha spesso affrontato l'argomento cercando di fare chiarezza e con la sentenza n. 19112/2012 ha così statuito:

"La sedatio concupiscentiae, ossia l’appagamento sessuale, non è l’unico scopo del matrimonio, ma il rifiuto della moglie, reiterato nel tempo, di avere rapporti sessuali con il marito, qualora sia effetto di una repulsione personale nonché fonte di umiliazione e offesa alla dignità dello stesso, costituisce causa di addebito della separazione.
Tale condotta integra pertanto violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale di cui all’art. 143 c.c."
Dunque il fatto diventa rilevante non quando è frutto di un accordo tra i coniugi (anche tacito), ma quando comporta il rifiuto, la repulsione da parte di un coniuge che dimostra così l'assenza dell'affectio coniugalis.
Secondo i giudici, Il rifiuto dell'atto sessuale rende impossibile per il coniuge rifiutato di soddisfare le proprie esigenze affettive. Il tutto però deve rivelarsi in rifiuti unilaterali perchè la conduzione di vita autonoma nell'ambito della coppia, ossia un “regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale” non comporta alcun addebito della separazione.

venerdì 20 maggio 2011

RUFFANO: EQUITALIA COSTRETTA A FARE MARCIA INDIETRO


E’ ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA LEGALE IN PENDENZA    
                           DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

Questa volta Equitalia è stata costretta a tornare sui propri passi. La storia inizia con il povero contribuente che si vede obbligato a chiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale sotto la minaccia del fermo amministrativo dei veicoli. A pochi giorni dalla richiesta l’indomabile Equitalia gli fa pervenire una raccomandata con la quale comunica l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale sugli immobili.
L’oppresso contribuente si è rivolto all’avvocato D’amico Angela la quale per evitare le lungaggini di un procedimento giudiziario ha presentato un’articolata richiesta di annullamento in autotutela dell’iscrizione ipotecaria.
Dopo soli due giorni l’Equitalia ravvedutasi dell’errore ha richiesto formalmente all’Agenzia del territorio “la cancellazione totale dell’ipoteca legale per inefficacia dell’atto”.
Questa vittoria è la dimostrazione che i contribuenti sono spesso vittime ignare degli errori del colosso delle riscossioni Equitalia verso i quali si può anzi si deve fare qualcosa. Quanto accaduto valga come monito a tutti coloro i quali restano inermi d’innanzi alle vessazioni di Equitalia, spronandoli ad adoperarsi fattivamente per ottenere il rispetto dei propri diritti.
Avv. M. Angela D’amico

venerdì 29 aprile 2011

TAR LECCE COME L'UE: L'ART. 14 COMMA 5 TER NON E' OSTATIVO ALL'EMERSIONE E VA DISAPPLICATO

LO SCORSO 28/04/2011 LA II SEZIONE DEL TAR DI LECCE HA ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DALL’AVVOCATO ANGELA D’AMICO DI RUFFANO IN FAVORE DI UN CITTADINO MAROCCHINO AL QUALE LA QUESTURA DI LECCE AVEVA NEGATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO IN QUANTO CONDANNATO AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 5 TER. D.LGS 286/1998. LA LUNGIMIRANZA DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI AVEVA GIA’ PORTATO ALL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE.
LA SENTENZA ARRIVA IN CONCOMITANZA CON LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA CHE HA SANCITO LA DISAPPLICAZIONE DELL’ARTICOLO IN QUESTIONE PERCHE’ CONTRARIO ALLA DIRETTIVA 2008/115.
QUESTA DECISIONE RAPPRESENTA IL PUNTO DI SVOLTA IN UNA DELICATA E COMPLICATA MATERIA CHE OBBLIGHERA’ LE QUESTURE ITALIANE, IN PRIMIS QUELLA DI LECCE, A RILASCIARE I PERMESSI DI SOGGIORNO A TUTTI COLORO I QUALI SI SONO VISTI CONDANNARE INGIUSTAMENTE AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 5 TER. (inosservanza dell’ordine di allontanamento),  CHE rappresenta l’emblema del processo di clandestinizzazione che i migranti irregolari subiscono da anni. TALE condanna, HA COMPORTATO SINO AD OGGI l’impossibilità di regolarizzarsi con la sanatoria, quindi il presupposto tipico alla base della impossibilità di trovare dopo anni e anni di clandestinità, una prospettiva di regolarizzazione.
L’AVVOCATO D’AMICO IN COLLABORAZIONE COL DOTT. RIZZO FABIO, EX POLIZIOTTO ESPERTO DELLA MATERIA, HA SEMPRE SOSTENUTO L’ILLEGITTIMITA’ DEL DINIEGO QUESTORILE E PER QUESTO HA CERCATO ED OTTENUTO QUESTA IMPORTANTISSIMA PRONUNCIA CHE RIDA’ GIUSTIZIA  A TUTTI GLI EXTRACOMUNITARI, ONESTI, DEBOLI E PRIVI DI REALE TUTELA NEL NOSTRO pAESE.