la Suprema corte ha ritenuto che per statuire sull'invalidità del matrimonio bastano le testimonianze degli amici della coppia, ritenute prove idonee, dalle quali risulta, oltre all'avversione al matrimonio di uno dei coniugi , il proposito di divorziare, qualora l'esperienza coniugale fosse risultata inappagante (!).
Non solo, la Corte precisa che affinché ci sia invalidità del vincolo anche per lo Stato Italiano, e non solo per la Rota, è necessario che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, o ancora che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza, posto che, qualora così non fosse, la delibazione sarebbe impedita dalla contrarietà della sentenza all'ordine pubblico italiano, che contempla il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ha ritenuto dunque il matrimonio nullo ed ha rimandato i coniugi davanti alla Corte di Appello per la delibazione.
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