La Suprema Corte con sentenza nr. 1719/2012 ha affermato che se uno dei coniugi frequenta apertamente e con assiduità un’amica/o, allo stesso può essergli addebitata la separazione, anche senza che vi sia stato un vero e proprio adulterio. Dunque, la costante presenza di un’altra persona, seppur a titolo di amicizia, può essere considerata causa della separazione e comporta, conseguentemente, l’imputazione dell’addebito della separazione stessa.
Alla luce della statuizione, non è allora necessario il “tradimento fisico” per incrinare il matrimonio, ma la mera frequentazione assidua di un’altra persona e l’imposizione della sua presenza in numerosi momenti del “menage” familiare sono di per sé sufficienti per attribuire la responsabilità di una separazione.
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