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lunedì 19 novembre 2012

Addebito della separazione se la moglie rifiuta il sesso

Secondo fonti dell'AMI i matrimoni “bianchi” costituiscono il 30% dei matrimoni.
La Corte di Cassazione ha spesso affrontato l'argomento cercando di fare chiarezza e con la sentenza n. 19112/2012 ha così statuito:

"La sedatio concupiscentiae, ossia l’appagamento sessuale, non è l’unico scopo del matrimonio, ma il rifiuto della moglie, reiterato nel tempo, di avere rapporti sessuali con il marito, qualora sia effetto di una repulsione personale nonché fonte di umiliazione e offesa alla dignità dello stesso, costituisce causa di addebito della separazione.
Tale condotta integra pertanto violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale di cui all’art. 143 c.c."
Dunque il fatto diventa rilevante non quando è frutto di un accordo tra i coniugi (anche tacito), ma quando comporta il rifiuto, la repulsione da parte di un coniuge che dimostra così l'assenza dell'affectio coniugalis.
Secondo i giudici, Il rifiuto dell'atto sessuale rende impossibile per il coniuge rifiutato di soddisfare le proprie esigenze affettive. Il tutto però deve rivelarsi in rifiuti unilaterali perchè la conduzione di vita autonoma nell'ambito della coppia, ossia un “regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale” non comporta alcun addebito della separazione.

venerdì 16 novembre 2012

ADULTERIO E SEPARAZIONE: anche una "amicizia" può essere causa di separazione e del relativo addebito


La Suprema Corte con sentenza nr. 1719/2012  ha affermato che se uno dei coniugi frequenta apertamente e con assiduità un’amica/o, allo stesso può essergli addebitata la separazione, anche senza che vi sia stato un vero e proprio adulterio. Dunque, la costante presenza di un’altra persona, seppur a titolo di amicizia, può essere considerata causa della separazione e comporta, conseguentemente, l’imputazione dell’addebito della separazione stessa. 
Alla luce della statuizione, non è allora necessario il “tradimento fisico” per incrinare il matrimonio, ma la mera frequentazione assidua di un’altra persona e l’imposizione della sua presenza in numerosi momenti del “menage” familiare sono di per sé sufficienti per attribuire la responsabilità di una separazione.