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sabato 5 novembre 2011

La maestra che chiama "scioccarellino" un alunno commette il reato di ingiuria.



La quinta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 38297 del 24 ottobre 2011 ha stabilito che, risponde del reato di ingiuria ex art. 594 del codice penale, la maestra che apostrofa con il termine scioccarellino un proprio alunno in presenza degli altri studenti.
A nulla è valsa la difesa della maestra ricorrente di “non aver avuto alcuna intenzione di ingiuriare il piccolo alunno, altrimenti avrebbe utilizzato termini più offensivi e avrebbe scelto il momento in cui la vittima era sola”. La Suprema Corte, confermando quanto sostenuto dal Giudice di Pace in primo grado e dal Tribunale in appello, ha configurato il reato di ingiuria, partendo dalla potenzialità offensiva dell’espressione usata, la quale, secondo la Corte, non può essere valutata in astratto, ma piuttosto deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione alle modalità del fatto ed a tutte le circostanze che lo caratterizzano.Sebbene l’epiteto in questione, “scioccarellino” possa astrattamente apparire di debole portata offensiva, deve rilevarsi come nel contesto dei fatti lo stesso fu idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona, tanto più in quanto diretto verso un minore di età e in presenza dei suoi coetanei.