Cerca nel blog

lunedì 29 ottobre 2012

L'ex moglie può accedere all'accertamento fiscale sul marito


L'agenzia delle Entrate deve esibire alla moglie separata l'avviso di accertamento tributario notificato all'altro coniuge e tutti i documenti su cui esso si fonda (relazioni acquisite, anche della Guardia di Finanza, atti prodotti dal coniuge per dimostrare i propri redditi e tutta la documentazione relativa a questi procedimenti in base all'articolo 73 del Dpr 600/73) per consentirle di ricostruire la reale disponibilità reddituale del marito rispetto a quella dichiarata al Fisco. Questo per permettere alla moglie di dimostrare, nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione proposto da quest'ultimo, l'infondatezza della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Lo ha affermato il Tar per il Friuli Venezia Giulia che, con la sentenza 363 dell'8 ottobre, ha accolto il ricorso della moglie contro il rigetto dell'amministrazione finanziaria di consegnarle copia di tutta la documentazione alla base dell'avviso di accertamento tributario notificato al marito per un anno di imposta precedente la separazione. Secondo i giudici amministrativi, infatti, contro chi agisce, adducendo i maggiori redditi sopravvenuti della moglie separata per modificare le condizioni della separazione concordate, è utile controdedurre che, già all'origine, quelle condizioni erano squilibrate, ma a danno della moglie, dato che l'ex marito aveva redditi superiori a quelli dichiarati a suo tempo e sulla base dei quali erano state stabilite le condizioni economiche della separazione. Per sostenerlo, è utile la documentazione tributaria, senza che sia rilevante l'anteriorità dei fatti documentati rispetto alla data della separazione e del contenzioso per la modifica delle relative condizioni.
La pronuncia è interessante perché conferma il principio che un coniuge che voglia separarsi e chiedere l'assegno di mantenimento, per sé o per i figli, può avere accesso, oltre alle buste paga, all'estratto conto previdenziale e al certificato di occupazione lavorativa, anche a tutta la documentazione tributaria relativa all'altro coniuge e acquisita dall'agenzia delle Entrate nell'ambito di un procedimento tributario per dimostrare la reale situazione reddituale di quest'ultimo. Questa documentazione è inaccessibile nel corso del procedimento tributario, mentre non ci sono esigenze di segretezza dopo la sua conclusione e l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta (Consiglio di Stato, sentenza 53/2010).
Alla luce della pronuncia del Tar Friuli Venezia Giulia, ogni coniuge potrebbe proporre un'istanza di accesso per avere copia delle comunicazioni relative all'altro coniuge contenute nell'archivio dei rapporti finanziari gestito dall'agenzia delle Entrate, in cui confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti tutti gli operatori finanziari. Così potrebbero essere acquisiti documenti relativi ai rapporti di conto corrente (comprese carte di credito/debito), di deposito bancario o postale intrattenuti da uno dei coniugi con le banche o con le Poste italiane e i rapporti intrattenuti con società finanziarie e di investimento, e conoscere le "operazioni extraconto" effettuate allo sportello della banca, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un conto corrente (su questa possibilità, si vedano le ordinanze del 28 gennaio 2011 della Corte di appello di Cagliari e del 18 gennaio 2008 del tribunale di Palermo).

Il SOLE 24 ORE

:: L'ex moglie può accedere all'accertamento fiscale sul marito - avvocati matrimonialisti, minorenni, diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, separazione, diritto minorile

giovedì 15 dicembre 2011

L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.


L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.


La Corte di Giustizia Europea, con sentenza 24 novembre 2011 (C-379/10), insiste sull’auspicabile riforma della normativa italiana che regola la responsabilità civile dei magistrati, ovvero l’ art. 2, l. n. 117/1988, limitatamente ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice. 
Già nel 2006 la Corte nella nota sentenza resa nel caso Traghetti del Mediterraneo (13 giugno 2006, causa C-173/03), aveva affermato che il diritto comunitario impedisce ad una normativa nazionale – come la nostra – di limitare la sussistenza della responsabilità dello Stato membro ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove tale limitazione conduca ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente. A distanza di cinque anni, dunque, la Corte ribadisce che costituisce principio fondamentale del diritto dell'Unione l'obbligo per gli Stati membri di risarcire il danno cagionati ai singoli per violazione del diritto dell'Unione. I presupposti di tale responsabilità risarcitoria, sono da individuarsi nella violazione di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli, nella sufficiente caratterizzazione di tale violazione (ovvero nel carattere "manifesto" della violazione) e nel nesso di causalità diretto fra la violazione e il danno subìto dai singoli. La Corte ha poi ulteriormente precisato che lo Stato è responsabile per ogni violazione cagionata da organi che formano lo Stato apparato, pertanto, come precisato nel caso Köbler (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler) anche la violazione riferibile allo Stato-giudice può fondare la responsabilità dello Stato nel suo complesso. La limitazione del risarcimento al danno cagionato esclusivamente con dolo o colpa grave del giudice, costituisce una restrizione della responsabilità dello Stato che non può essere accettata in quanto non rispettosa del parametro della "violazione manifesta" che può da sola determinare l'insorgere della responsabilità dello Stato. E’ tempo, quindi, di introdurre il principio della piena responsabilità civile dei giudici per violazioni del diritto dell’Unione.

sabato 5 novembre 2011

La maestra che chiama "scioccarellino" un alunno commette il reato di ingiuria.



La quinta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 38297 del 24 ottobre 2011 ha stabilito che, risponde del reato di ingiuria ex art. 594 del codice penale, la maestra che apostrofa con il termine scioccarellino un proprio alunno in presenza degli altri studenti.
A nulla è valsa la difesa della maestra ricorrente di “non aver avuto alcuna intenzione di ingiuriare il piccolo alunno, altrimenti avrebbe utilizzato termini più offensivi e avrebbe scelto il momento in cui la vittima era sola”. La Suprema Corte, confermando quanto sostenuto dal Giudice di Pace in primo grado e dal Tribunale in appello, ha configurato il reato di ingiuria, partendo dalla potenzialità offensiva dell’espressione usata, la quale, secondo la Corte, non può essere valutata in astratto, ma piuttosto deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione alle modalità del fatto ed a tutte le circostanze che lo caratterizzano.Sebbene l’epiteto in questione, “scioccarellino” possa astrattamente apparire di debole portata offensiva, deve rilevarsi come nel contesto dei fatti lo stesso fu idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona, tanto più in quanto diretto verso un minore di età e in presenza dei suoi coetanei.

giovedì 7 luglio 2011

Il matrimonio è una cosa seria, VIETATO RIFIUTARE IL CONIUGE!

Il volontario rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l'altro, costituisce offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili, e - in quanto configura ed integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale - giustifica l'addebito della separazione.
Cass. civile , sez. I, 23 marzo 2005, n. 6276

domenica 26 giugno 2011

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA BISOGNA SAPERE. CHIEDETE CONSIGLI PER EVITARE ERRORI IRREPARABILI.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ART. 186 CODICE DELLA STRADA, ART. 186 BIS ED ALTRE COSE DA SAPERE assicuri.com

La guida in stato di ebbrezza è un reato le cui conseguenze sono spesso trascurate. Se ne parla molto da anni ormai, i controlli sono all’ordine del giorno, l’art. 186 del Codice della Strada è tra i più conosciuti in assoluto ma sono ancora molti i dubbi e le incertezze dei guidatori italiani.

Innanzitutto cosa si rischia a guidare in stato di ebbrezza?
0,5-0,8 g/l di tasso alcolico: sanzione amministrativa da 500 a 2.000 € e sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
0,8-1,5 g/l di tasso alcolico: sanzione da 800 a 3.200 €, arresto fino a 6 mesi (la guida in stato di ebbrezza diventa quindi reato penale oltre lo 0,8 di tasso alcolico) e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.
Oltre 1,5 g/l di tasso alcolico: sanzione da 1.500 a 6.000 €, arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (anni che raddoppiano se si guida il veicolo di una persona estranea al reato), se il veicolo è proprio viene invece confiscato (ovvero la Pubblica Amministrazione lo acquisisce, coattivamente e senza indennizzo). In caso di recidiva durante un biennio la patente viene revocata (attenzione: il significato di revoca è annullamento permanente … non si può riprendere la patente di guida dopo che è stata revocata!).
La legge si fa più severa con neopatentati e conducenti di età inferiore a 21 anni, e con i conducenti di professione (art. 186 bis CdS). Queste categorie non possono bere alcolici prima di mettersi alla guida (per essi è infatti cancellata anche la soglia di tolleranza tra 0 e 0,4, vige il divieto totale di bere prima di guidare).
Se si provoca un incidente durante la guida in stato di ebbrezza le sanzione sopracitate vengono raddoppiate, scatta inoltre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo che appartenga a persona estranea all’illecito). Se si provoca un incidente con tasso alcolico superiore ad 1,5 la patente viene revocata.
Se la guida in stato di ebbrezza avviene tra le 22 e le 7 l’ammenda viene aumentata del 33-50%.
Chi rifiuta l’alcol test viene punito con le seguenti pene: multa da 1.500 a 6.000 €, arresto da 6 mesi ad 1 anno e sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (anni che raddoppiano se si guida il veicolo di una persona estranea al reato), se il veicolo è il proprio, esso viene confiscato. Viene anche revocata la patente, se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti per lo stesso reato.

Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, lo abbiamo visto, sono tutt’altro che lievi! L’art. 186 Codice della Strada parla chiaro e sfata parecchie leggende metropolitane: anche il rifiuto a sottoporsi all’alcol test è punito eccome!
Al di là della multa ciò che colpisce è la rilevanza penale del reato, senz’altro più “macchiante” di qualsiasi sanzione … al proposito chiarisco qua (dandovi un’altra brutta notizia) il discorso della sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza.
La sospensione condizionale della pena non “cancella” realmente il reato come molto spesso si crede, poiché questo rimane visibile a tutte le autorità (polizia, carabinieri, ma anche magistratura ed enti pubblici), percui questi saranno sempre a conoscenza del vostro reato (mentre al casellario giudiziale in effetti il reato non risulta più). Va da sé che, ad esempio, qualsiasi datore di lavoro che si informi della posizione di qualcuno presso uno di tali enti (prassi molto in voga in Italia) verrà comunque a conoscenza del reato, poiché l’unico modo di eliminare un reato commesso è l’abrogazione della norma che lo prevede (caso quantomeno improbabile per la guida in stato di ebbrezza). Morale della favola: il caso di sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza non elimina gran parte dei problemi ad esso connessi!
Toccato il discorso penale, darei anche una veloce spiegazione per quanto riguarda altri due punti che stanno molto a cuore agli italiani: la confisca e il sequestro del veicolo per guida in stato di ebbrezza: il sequestro, ai sensi del comma 2 art. 186 codice della strada, è disposto in due casi: tasso alcolico superiore ad 1,5 g/l e rifiuto alcol test. La confisca del veicolo, assieme alla revoca della patente, scatta nei casi più gravi (può essere disposto per i neopatentati alla guida dopo aver bevuto, casi di incidente stradale con tasso alcolico fuori norma oppure, come conseguenza del sequestro, casi in cui il tasso alcolico superi 1,5 g/l). Ricordiamo la differenza tra confisca e sequestro del veicolo: la confisca è la sottrazione definitiva del mezzo di trasporto, mentre il sequestro (che in caso di guida in stato di ebbrezza spesso semplicemente precede la confisca) non prevede la perdita di proprietà del mezzo.
Riassumendo, pur avendo esulato (ma nemmeno tanto) dal discorso fondamentale di cui si occupa il blog Assicuri (la disciplina del Codice della Strada è alla base di qualsiasi concetto relativo alla R.C. Auto) in questo post abbiamo trattato i seguenti argomenti:
art. 186 codice della strada
art. 186 bis codice della strada
rifiuto di sottoporsi all’alcol test
sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
rilevanza penale del reato di guida in stato di ebbrezza
sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza
confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza
sequestro del veicolo per guida in stato di ebbrezza

domenica 12 giugno 2011

Esclusione immediata per la ditta che non presenta giustificazioni valide.

TAURISANO - Il Tar di Lecce mette fine alla vicenda della gara d’appalto, inerente la gestione del cimitero del Comune di Taurisano.
La questione, emersa successivamente all’aggiudicazione della gara da parte della ditta “Appalti Multiservice srl di Ruffano”, partiva con il successivo ricorso presentato dalla ditta “Serra Fernando di Taviano”, che si riteneva esclusa dall’appalto in maniera ingiustificata, cercando di far valere in sede legale le proprie ragioni.
Il Tribunale amministrativo salentino, tuttavia, con sentenza breve, ha respinto il ricorso pronunciandosi definitivamente a favore della ditta vincitrice: la società di Ruffano, patrocinata dall’avvocato Angela D’Amico, ha resistito nel ricorso della ditta di Taviano, esponendo alla corte la differente sostanza delle giustificazioni presentate alla stazione appaltante e sottolineando la “pretestuosità del ricorso”. I giudici amministrativi hanno confermato la validità delle tesi della D’Amico e dell’avvocato Mormandi per il comune di Taurisano, facendo definitivamente luce sull’intricata vicenda.
Per l'avvocato D’Amico, “La scelta compiuta dal Tar di emettere sentenza breve è la conferma della pretestuosità del ricorso, che va sempre condannata in quanto foriera di enormi disagi e perdite per le pubbliche amministrazioni nonché l’affermazione della correttezza e serietà della società da me difesa, che da anni opera nel delicato settore dei servizi cimiteriali dimostrando competenza e professionalità”.

Per il Tar l'appalto servizi cimiteriali è regolare - Lecce Prima.it - Quotidiano on-line di Lecce e del Salento

sabato 11 giugno 2011

CODICE APPALTI: LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DALLA GARA PER GIUSTIFICAZIONI CARENTI IN CASO DI OFFERTA ANOMALA

AVV. D'AMICO ANGELA: La terza sezione del TAR di Lecce ha pronunciato un’importante sentenza in tema di appalti pubblici la 1037/2011.
Con sentenza in forma semplificata ha statuito che in caso di offerta anormalmente bassa, la presentazione di giustificazioni scarne da parte della ditta richiesta è paragonabile alla mancata presentazione delle stesse in quanto  “tali da impedire in radice quella effettiva verifica sulla congruità e serietà dell’offerta che costituisce l’oggetto della fase procedimentale de qua e, quindi, da rendere pienamente legittimo il provvedimento di esclusione”.
E dunque la stazione appaltante non è obbligata al puntuale rispetto del subprocedimento dettato dal codice degli appalti in TEMA DI OFFERTE ANOMALE in quanto le giustificazioni possono essere considerate come NON PRESENTATE!