Cerca nel blog

sabato 5 novembre 2011

La maestra che chiama "scioccarellino" un alunno commette il reato di ingiuria.



La quinta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 38297 del 24 ottobre 2011 ha stabilito che, risponde del reato di ingiuria ex art. 594 del codice penale, la maestra che apostrofa con il termine scioccarellino un proprio alunno in presenza degli altri studenti.
A nulla è valsa la difesa della maestra ricorrente di “non aver avuto alcuna intenzione di ingiuriare il piccolo alunno, altrimenti avrebbe utilizzato termini più offensivi e avrebbe scelto il momento in cui la vittima era sola”. La Suprema Corte, confermando quanto sostenuto dal Giudice di Pace in primo grado e dal Tribunale in appello, ha configurato il reato di ingiuria, partendo dalla potenzialità offensiva dell’espressione usata, la quale, secondo la Corte, non può essere valutata in astratto, ma piuttosto deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione alle modalità del fatto ed a tutte le circostanze che lo caratterizzano.Sebbene l’epiteto in questione, “scioccarellino” possa astrattamente apparire di debole portata offensiva, deve rilevarsi come nel contesto dei fatti lo stesso fu idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona, tanto più in quanto diretto verso un minore di età e in presenza dei suoi coetanei.

giovedì 7 luglio 2011

Il matrimonio è una cosa seria, VIETATO RIFIUTARE IL CONIUGE!

Il volontario rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l'altro, costituisce offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili, e - in quanto configura ed integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale - giustifica l'addebito della separazione.
Cass. civile , sez. I, 23 marzo 2005, n. 6276

domenica 26 giugno 2011

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA BISOGNA SAPERE. CHIEDETE CONSIGLI PER EVITARE ERRORI IRREPARABILI.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ART. 186 CODICE DELLA STRADA, ART. 186 BIS ED ALTRE COSE DA SAPERE assicuri.com

La guida in stato di ebbrezza è un reato le cui conseguenze sono spesso trascurate. Se ne parla molto da anni ormai, i controlli sono all’ordine del giorno, l’art. 186 del Codice della Strada è tra i più conosciuti in assoluto ma sono ancora molti i dubbi e le incertezze dei guidatori italiani.

Innanzitutto cosa si rischia a guidare in stato di ebbrezza?
0,5-0,8 g/l di tasso alcolico: sanzione amministrativa da 500 a 2.000 € e sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
0,8-1,5 g/l di tasso alcolico: sanzione da 800 a 3.200 €, arresto fino a 6 mesi (la guida in stato di ebbrezza diventa quindi reato penale oltre lo 0,8 di tasso alcolico) e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.
Oltre 1,5 g/l di tasso alcolico: sanzione da 1.500 a 6.000 €, arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (anni che raddoppiano se si guida il veicolo di una persona estranea al reato), se il veicolo è proprio viene invece confiscato (ovvero la Pubblica Amministrazione lo acquisisce, coattivamente e senza indennizzo). In caso di recidiva durante un biennio la patente viene revocata (attenzione: il significato di revoca è annullamento permanente … non si può riprendere la patente di guida dopo che è stata revocata!).
La legge si fa più severa con neopatentati e conducenti di età inferiore a 21 anni, e con i conducenti di professione (art. 186 bis CdS). Queste categorie non possono bere alcolici prima di mettersi alla guida (per essi è infatti cancellata anche la soglia di tolleranza tra 0 e 0,4, vige il divieto totale di bere prima di guidare).
Se si provoca un incidente durante la guida in stato di ebbrezza le sanzione sopracitate vengono raddoppiate, scatta inoltre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (salvo che appartenga a persona estranea all’illecito). Se si provoca un incidente con tasso alcolico superiore ad 1,5 la patente viene revocata.
Se la guida in stato di ebbrezza avviene tra le 22 e le 7 l’ammenda viene aumentata del 33-50%.
Chi rifiuta l’alcol test viene punito con le seguenti pene: multa da 1.500 a 6.000 €, arresto da 6 mesi ad 1 anno e sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (anni che raddoppiano se si guida il veicolo di una persona estranea al reato), se il veicolo è il proprio, esso viene confiscato. Viene anche revocata la patente, se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti per lo stesso reato.

Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, lo abbiamo visto, sono tutt’altro che lievi! L’art. 186 Codice della Strada parla chiaro e sfata parecchie leggende metropolitane: anche il rifiuto a sottoporsi all’alcol test è punito eccome!
Al di là della multa ciò che colpisce è la rilevanza penale del reato, senz’altro più “macchiante” di qualsiasi sanzione … al proposito chiarisco qua (dandovi un’altra brutta notizia) il discorso della sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza.
La sospensione condizionale della pena non “cancella” realmente il reato come molto spesso si crede, poiché questo rimane visibile a tutte le autorità (polizia, carabinieri, ma anche magistratura ed enti pubblici), percui questi saranno sempre a conoscenza del vostro reato (mentre al casellario giudiziale in effetti il reato non risulta più). Va da sé che, ad esempio, qualsiasi datore di lavoro che si informi della posizione di qualcuno presso uno di tali enti (prassi molto in voga in Italia) verrà comunque a conoscenza del reato, poiché l’unico modo di eliminare un reato commesso è l’abrogazione della norma che lo prevede (caso quantomeno improbabile per la guida in stato di ebbrezza). Morale della favola: il caso di sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza non elimina gran parte dei problemi ad esso connessi!
Toccato il discorso penale, darei anche una veloce spiegazione per quanto riguarda altri due punti che stanno molto a cuore agli italiani: la confisca e il sequestro del veicolo per guida in stato di ebbrezza: il sequestro, ai sensi del comma 2 art. 186 codice della strada, è disposto in due casi: tasso alcolico superiore ad 1,5 g/l e rifiuto alcol test. La confisca del veicolo, assieme alla revoca della patente, scatta nei casi più gravi (può essere disposto per i neopatentati alla guida dopo aver bevuto, casi di incidente stradale con tasso alcolico fuori norma oppure, come conseguenza del sequestro, casi in cui il tasso alcolico superi 1,5 g/l). Ricordiamo la differenza tra confisca e sequestro del veicolo: la confisca è la sottrazione definitiva del mezzo di trasporto, mentre il sequestro (che in caso di guida in stato di ebbrezza spesso semplicemente precede la confisca) non prevede la perdita di proprietà del mezzo.
Riassumendo, pur avendo esulato (ma nemmeno tanto) dal discorso fondamentale di cui si occupa il blog Assicuri (la disciplina del Codice della Strada è alla base di qualsiasi concetto relativo alla R.C. Auto) in questo post abbiamo trattato i seguenti argomenti:
art. 186 codice della strada
art. 186 bis codice della strada
rifiuto di sottoporsi all’alcol test
sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
rilevanza penale del reato di guida in stato di ebbrezza
sospensione condizionale della pena per la guida in stato di ebbrezza
confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza
sequestro del veicolo per guida in stato di ebbrezza

domenica 12 giugno 2011

Esclusione immediata per la ditta che non presenta giustificazioni valide.

TAURISANO - Il Tar di Lecce mette fine alla vicenda della gara d’appalto, inerente la gestione del cimitero del Comune di Taurisano.
La questione, emersa successivamente all’aggiudicazione della gara da parte della ditta “Appalti Multiservice srl di Ruffano”, partiva con il successivo ricorso presentato dalla ditta “Serra Fernando di Taviano”, che si riteneva esclusa dall’appalto in maniera ingiustificata, cercando di far valere in sede legale le proprie ragioni.
Il Tribunale amministrativo salentino, tuttavia, con sentenza breve, ha respinto il ricorso pronunciandosi definitivamente a favore della ditta vincitrice: la società di Ruffano, patrocinata dall’avvocato Angela D’Amico, ha resistito nel ricorso della ditta di Taviano, esponendo alla corte la differente sostanza delle giustificazioni presentate alla stazione appaltante e sottolineando la “pretestuosità del ricorso”. I giudici amministrativi hanno confermato la validità delle tesi della D’Amico e dell’avvocato Mormandi per il comune di Taurisano, facendo definitivamente luce sull’intricata vicenda.
Per l'avvocato D’Amico, “La scelta compiuta dal Tar di emettere sentenza breve è la conferma della pretestuosità del ricorso, che va sempre condannata in quanto foriera di enormi disagi e perdite per le pubbliche amministrazioni nonché l’affermazione della correttezza e serietà della società da me difesa, che da anni opera nel delicato settore dei servizi cimiteriali dimostrando competenza e professionalità”.

Per il Tar l'appalto servizi cimiteriali è regolare - Lecce Prima.it - Quotidiano on-line di Lecce e del Salento

sabato 11 giugno 2011

CODICE APPALTI: LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DALLA GARA PER GIUSTIFICAZIONI CARENTI IN CASO DI OFFERTA ANOMALA

AVV. D'AMICO ANGELA: La terza sezione del TAR di Lecce ha pronunciato un’importante sentenza in tema di appalti pubblici la 1037/2011.
Con sentenza in forma semplificata ha statuito che in caso di offerta anormalmente bassa, la presentazione di giustificazioni scarne da parte della ditta richiesta è paragonabile alla mancata presentazione delle stesse in quanto  tali da impedire in radice quella effettiva verifica sulla congruità e serietà dell’offerta che costituisce l’oggetto della fase procedimentale de qua e, quindi, da rendere pienamente legittimo il provvedimento di esclusione”.
E dunque la stazione appaltante non è obbligata al puntuale rispetto del subprocedimento dettato dal codice degli appalti in TEMA DI OFFERTE ANOMALE in quanto le giustificazioni possono essere considerate come NON PRESENTATE!

lunedì 23 maggio 2011

ABOLIZIONE CANONE RAI PER GLI OVER 75

Abolizione del canone RAI per soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.Per avere diritto all'esenzione occorre:

- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolare di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).

Per reddito si intende la somma:• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/27a0fe804405ffaa8229f3c434049f0d/Circolare+n.+46E_Allegato+n.+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=27a0fe804405ffaa8229f3c434049f0d oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale I di TorinoUfficio territoriale di Torino 1Sportello S.A.T.Casella postale 2210121 - Torino (To)oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita’ di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000. Per avere diritto all’esenzione annuale per l'anno 2011 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/11.Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di eta’ entro il 31/07/11. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.
La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra’ essere effettuata tramite l’apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b6069600440600258237f3c434049f0d/Circolare+n.+46E_Allegato+n.+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b6069600440600258237f3c434049f0d oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale I di TorinoUfficio territoriale di Torino 1Sportello S.A.T.Casella postale 2210121 - Torino (To)oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010 - non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo - in presenza dei requisiti di eta' e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad informare l’utente.
Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

venerdì 20 maggio 2011

RUFFANO: EQUITALIA COSTRETTA A FARE MARCIA INDIETRO


E’ ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE DI IPOTECA LEGALE IN PENDENZA    
                           DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

Questa volta Equitalia è stata costretta a tornare sui propri passi. La storia inizia con il povero contribuente che si vede obbligato a chiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale sotto la minaccia del fermo amministrativo dei veicoli. A pochi giorni dalla richiesta l’indomabile Equitalia gli fa pervenire una raccomandata con la quale comunica l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale sugli immobili.
L’oppresso contribuente si è rivolto all’avvocato D’amico Angela la quale per evitare le lungaggini di un procedimento giudiziario ha presentato un’articolata richiesta di annullamento in autotutela dell’iscrizione ipotecaria.
Dopo soli due giorni l’Equitalia ravvedutasi dell’errore ha richiesto formalmente all’Agenzia del territorio “la cancellazione totale dell’ipoteca legale per inefficacia dell’atto”.
Questa vittoria è la dimostrazione che i contribuenti sono spesso vittime ignare degli errori del colosso delle riscossioni Equitalia verso i quali si può anzi si deve fare qualcosa. Quanto accaduto valga come monito a tutti coloro i quali restano inermi d’innanzi alle vessazioni di Equitalia, spronandoli ad adoperarsi fattivamente per ottenere il rispetto dei propri diritti.
Avv. M. Angela D’amico