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lunedì 19 novembre 2012

Addebito della separazione se la moglie rifiuta il sesso

Secondo fonti dell'AMI i matrimoni “bianchi” costituiscono il 30% dei matrimoni.
La Corte di Cassazione ha spesso affrontato l'argomento cercando di fare chiarezza e con la sentenza n. 19112/2012 ha così statuito:

"La sedatio concupiscentiae, ossia l’appagamento sessuale, non è l’unico scopo del matrimonio, ma il rifiuto della moglie, reiterato nel tempo, di avere rapporti sessuali con il marito, qualora sia effetto di una repulsione personale nonché fonte di umiliazione e offesa alla dignità dello stesso, costituisce causa di addebito della separazione.
Tale condotta integra pertanto violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale di cui all’art. 143 c.c."
Dunque il fatto diventa rilevante non quando è frutto di un accordo tra i coniugi (anche tacito), ma quando comporta il rifiuto, la repulsione da parte di un coniuge che dimostra così l'assenza dell'affectio coniugalis.
Secondo i giudici, Il rifiuto dell'atto sessuale rende impossibile per il coniuge rifiutato di soddisfare le proprie esigenze affettive. Il tutto però deve rivelarsi in rifiuti unilaterali perchè la conduzione di vita autonoma nell'ambito della coppia, ossia un “regime coniugale improntato a reciproca autonomia e libertà sentimentale” non comporta alcun addebito della separazione.

venerdì 16 novembre 2012

La disoccupazione e l'indigenza non escludono il mantenimento dei figli


Il tribunale di Bari ha obbligato l'ex marito, lavoratore saltuario, a versare il contributo per il mantenimento dei figli minori che non può essere inferiore a 170,00 euro ciascuno, ossia la soglia minima di sopravvivenza.
Dunque lo stato di disoccupazione non esime dal versamento del contributo, se pur minimo, per il mantenimento dei figli.

ADULTERIO E SEPARAZIONE: anche una "amicizia" può essere causa di separazione e del relativo addebito


La Suprema Corte con sentenza nr. 1719/2012  ha affermato che se uno dei coniugi frequenta apertamente e con assiduità un’amica/o, allo stesso può essergli addebitata la separazione, anche senza che vi sia stato un vero e proprio adulterio. Dunque, la costante presenza di un’altra persona, seppur a titolo di amicizia, può essere considerata causa della separazione e comporta, conseguentemente, l’imputazione dell’addebito della separazione stessa. 
Alla luce della statuizione, non è allora necessario il “tradimento fisico” per incrinare il matrimonio, ma la mera frequentazione assidua di un’altra persona e l’imposizione della sua presenza in numerosi momenti del “menage” familiare sono di per sé sufficienti per attribuire la responsabilità di una separazione.


lunedì 29 ottobre 2012

L'ex moglie può accedere all'accertamento fiscale sul marito


L'agenzia delle Entrate deve esibire alla moglie separata l'avviso di accertamento tributario notificato all'altro coniuge e tutti i documenti su cui esso si fonda (relazioni acquisite, anche della Guardia di Finanza, atti prodotti dal coniuge per dimostrare i propri redditi e tutta la documentazione relativa a questi procedimenti in base all'articolo 73 del Dpr 600/73) per consentirle di ricostruire la reale disponibilità reddituale del marito rispetto a quella dichiarata al Fisco. Questo per permettere alla moglie di dimostrare, nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione proposto da quest'ultimo, l'infondatezza della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Lo ha affermato il Tar per il Friuli Venezia Giulia che, con la sentenza 363 dell'8 ottobre, ha accolto il ricorso della moglie contro il rigetto dell'amministrazione finanziaria di consegnarle copia di tutta la documentazione alla base dell'avviso di accertamento tributario notificato al marito per un anno di imposta precedente la separazione. Secondo i giudici amministrativi, infatti, contro chi agisce, adducendo i maggiori redditi sopravvenuti della moglie separata per modificare le condizioni della separazione concordate, è utile controdedurre che, già all'origine, quelle condizioni erano squilibrate, ma a danno della moglie, dato che l'ex marito aveva redditi superiori a quelli dichiarati a suo tempo e sulla base dei quali erano state stabilite le condizioni economiche della separazione. Per sostenerlo, è utile la documentazione tributaria, senza che sia rilevante l'anteriorità dei fatti documentati rispetto alla data della separazione e del contenzioso per la modifica delle relative condizioni.
La pronuncia è interessante perché conferma il principio che un coniuge che voglia separarsi e chiedere l'assegno di mantenimento, per sé o per i figli, può avere accesso, oltre alle buste paga, all'estratto conto previdenziale e al certificato di occupazione lavorativa, anche a tutta la documentazione tributaria relativa all'altro coniuge e acquisita dall'agenzia delle Entrate nell'ambito di un procedimento tributario per dimostrare la reale situazione reddituale di quest'ultimo. Questa documentazione è inaccessibile nel corso del procedimento tributario, mentre non ci sono esigenze di segretezza dopo la sua conclusione e l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta (Consiglio di Stato, sentenza 53/2010).
Alla luce della pronuncia del Tar Friuli Venezia Giulia, ogni coniuge potrebbe proporre un'istanza di accesso per avere copia delle comunicazioni relative all'altro coniuge contenute nell'archivio dei rapporti finanziari gestito dall'agenzia delle Entrate, in cui confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti tutti gli operatori finanziari. Così potrebbero essere acquisiti documenti relativi ai rapporti di conto corrente (comprese carte di credito/debito), di deposito bancario o postale intrattenuti da uno dei coniugi con le banche o con le Poste italiane e i rapporti intrattenuti con società finanziarie e di investimento, e conoscere le "operazioni extraconto" effettuate allo sportello della banca, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un conto corrente (su questa possibilità, si vedano le ordinanze del 28 gennaio 2011 della Corte di appello di Cagliari e del 18 gennaio 2008 del tribunale di Palermo).

Il SOLE 24 ORE

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giovedì 15 dicembre 2011

L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.


L’EUROPA BACCHETTA L’ITALIA SULL’INESISTENTE RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.


La Corte di Giustizia Europea, con sentenza 24 novembre 2011 (C-379/10), insiste sull’auspicabile riforma della normativa italiana che regola la responsabilità civile dei magistrati, ovvero l’ art. 2, l. n. 117/1988, limitatamente ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice. 
Già nel 2006 la Corte nella nota sentenza resa nel caso Traghetti del Mediterraneo (13 giugno 2006, causa C-173/03), aveva affermato che il diritto comunitario impedisce ad una normativa nazionale – come la nostra – di limitare la sussistenza della responsabilità dello Stato membro ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove tale limitazione conduca ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente. A distanza di cinque anni, dunque, la Corte ribadisce che costituisce principio fondamentale del diritto dell'Unione l'obbligo per gli Stati membri di risarcire il danno cagionati ai singoli per violazione del diritto dell'Unione. I presupposti di tale responsabilità risarcitoria, sono da individuarsi nella violazione di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli, nella sufficiente caratterizzazione di tale violazione (ovvero nel carattere "manifesto" della violazione) e nel nesso di causalità diretto fra la violazione e il danno subìto dai singoli. La Corte ha poi ulteriormente precisato che lo Stato è responsabile per ogni violazione cagionata da organi che formano lo Stato apparato, pertanto, come precisato nel caso Köbler (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler) anche la violazione riferibile allo Stato-giudice può fondare la responsabilità dello Stato nel suo complesso. La limitazione del risarcimento al danno cagionato esclusivamente con dolo o colpa grave del giudice, costituisce una restrizione della responsabilità dello Stato che non può essere accettata in quanto non rispettosa del parametro della "violazione manifesta" che può da sola determinare l'insorgere della responsabilità dello Stato. E’ tempo, quindi, di introdurre il principio della piena responsabilità civile dei giudici per violazioni del diritto dell’Unione.

sabato 5 novembre 2011

La maestra che chiama "scioccarellino" un alunno commette il reato di ingiuria.



La quinta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 38297 del 24 ottobre 2011 ha stabilito che, risponde del reato di ingiuria ex art. 594 del codice penale, la maestra che apostrofa con il termine scioccarellino un proprio alunno in presenza degli altri studenti.
A nulla è valsa la difesa della maestra ricorrente di “non aver avuto alcuna intenzione di ingiuriare il piccolo alunno, altrimenti avrebbe utilizzato termini più offensivi e avrebbe scelto il momento in cui la vittima era sola”. La Suprema Corte, confermando quanto sostenuto dal Giudice di Pace in primo grado e dal Tribunale in appello, ha configurato il reato di ingiuria, partendo dalla potenzialità offensiva dell’espressione usata, la quale, secondo la Corte, non può essere valutata in astratto, ma piuttosto deve essere contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione alle modalità del fatto ed a tutte le circostanze che lo caratterizzano.Sebbene l’epiteto in questione, “scioccarellino” possa astrattamente apparire di debole portata offensiva, deve rilevarsi come nel contesto dei fatti lo stesso fu idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della persona, tanto più in quanto diretto verso un minore di età e in presenza dei suoi coetanei.

giovedì 7 luglio 2011

Il matrimonio è una cosa seria, VIETATO RIFIUTARE IL CONIUGE!

Il volontario rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l'altro, costituisce offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili, e - in quanto configura ed integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale - giustifica l'addebito della separazione.
Cass. civile , sez. I, 23 marzo 2005, n. 6276